Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
Disposizioni varie
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Disposizioni varie
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Disposizioni generali
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Disposizioni testamentarie condizionali
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Disposizioni transitorie e finali
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Disposizioni testamentarie impugnate o modificate.
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Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
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1. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.
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Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
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4. Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva.
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2. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).
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2. La competenza per l'applicazione dell'imposta alle donazioni è determinata secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.
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2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).
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E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, vistato dal proponente e composto di 63
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3. Se nell'atto di donazione è prevista la sostituzione di cui all'art. 692 del codice civile si applicano le disposizioni dell'art. 45.
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5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione.
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3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 28, 29
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4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni
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3. In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).
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4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la
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7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o
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secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19 e dell'art. 10; se vi sono indicati, sulla base di attestazioni o altri documenti di cui agli articoli 23
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6. L'imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4; in questo caso le disposizioni dei
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1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del
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4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, salvo il diverso contenuto dell'avviso, anche per la riliquidazione dell'imposta in caso di
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3. In caso di violazione delle disposizioni dell'art. 48, comma 6, i soggetti indicati nel comma stesso e nel successivo comma 7, nonché i concedenti
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2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri e
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, dalla notificazione di nuovo avviso dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva. Si applicano le disposizioni dell' art. 37, commi
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tenere conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative
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, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo
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1. Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché
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effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.
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applicano le disposizioni dell'art. 50, comma 3.
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1. Per la riscossione coattiva dell'imposta, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni del titolo III del decreto del
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addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti
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valore imponibile dei beni o diritti trasferiti al parente naturale è superiore a lire quarantamilioni, secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 della
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nell'art. 34, commi 4 e 8, le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986
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cui alla predetta legge comporta la sottoposizione dell'immobile al vincolo ivi previsto. Si applicano le disposizioni dell'art. 13, commi 3, 4 e 5.
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3 e 4 devono essere indicati anche gli elementi in base ai quali, secondo le disposizioni ivi contenute, ne è stato determinato il valore o il
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formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni
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3. Dal valore dei beni e diritti di cui al comma 1, determinato secondo le disposizioni della sezione II, si deduce l'ammontare: a) delle somme